Precariato


Dualità del mercato di lavoro e del suo superamento. Tre i documenti finora presentati:

DDL n. 1481/09 Ichino + 34 (sperimentazione flexsecurity) e DDL n. 1873/09 Ichino + 53, artt. 2119-2120 (nuovo Codice del lavoro)

PDL n. 2630/09 Madia Miglioli Gatti (C.U.I.F., Contratto Unico di Inserimento Formativo)

DDL n. 2000/10 Nerozzi (modellato sul progetto Boeri-Garibaldi)

Convergenze oramai acquisite:

- adozione della nozione di dipendenza economica come nuovo criterio di delimitazione del campo di applicazione della maggior parte della normativa protettiva in materia di lavoro […] l’idea di far leva su questa nozione per il superamento del dualismo del mercato del lavoro italiano è stata fatta propria dalla Cgil nel suo congresso nazionale del 2006 (Rimini);

- necessità che l’istituzione del nuovo tipo legale di contratto di lavoro si accompagni all’assorbimento in esso di tutte le forme di lavoro atipico oggi utilizzate dalle imprese per ridurre la stabilità del rapporto nella fase di ingresso e a un ritorno alla limitazione del contatto a termine a una casistica ben determinata.

Differenze sostanziali:

due innovazioni, presenti soltanto nel primo e non nei secondi:

- severance cost (progetto Blanchard-Tirole 2004): sostituzione del filtro del controllo giudiziale sul motivo dei licenziamenti economico-organizzativi con il filtro costituito dal costo dei licenziamenti stessi volto a responsabilizzare le imprese circa la sorte dei propri ex-dipendenti nel mercato del lavoro;

- istituzione di un trattamento di disoccupazione universale, applicabile a tutti i nuovi rapporti di lavoro caratterizzati da dipendenza economica, fondato su due pilastri:

     il trattamento-base a carico dell’Inps;

     il trattamento complementare a carico dell’impresa (nel quadro del “contratto di ricollocazione” dovuto a chi perde il posto);

quest’ultimo costituisce un forte incentivo all’attivazione di buoni servizi di assistenza al lavoratore licenziato nel mercato (outplacement, riqualificazione professionale mirata agli sbocchi occupazionali effettivamente possibili, ecc.), poiché più presto il lavoratore viene ricollocato, minore è il costo del trattamento complementare per l’impresa.

Possibilità di sintesi dei progetti? Una ipotesi: una sintesi fra la disciplina Ichino in fatto di licenziamento economico (che prevede sì la deroga complessiva all’art. 18, ma introduce il trattamento complementare di disoccupazione, un costo nuovo per l’impresa, che dura finché il lavoratore non viene ricollocato), con limitazione nel tempo, e disciplina Madia/Nerozzi in fatto di licenziamento disciplinare, ovvero mantenimento dell’articolo 18 senza introdurre pericolosi ambiti di discrezionalità per il giudice. Una valutazione dei benefici ricadenti sulle opportunità di ricollocazione del lavoratore connessi all’introduzione del trattamento complementare a carico dell’impresa è assolutamente necessaria: ovvero, sarebbe opportuno rispondere alle seguenti domande: "fino a quanto l’impresa è interessata a ricollocare il lavoratore?", "lo farebbe in caso di passaggio a soggetti concorrenti?", e poi "quali strumenti formativi dovrebbe poter impiegare e chi è il soggetto che ha la responsabilità di organizzarli?".

Elementi di discussione:

I severance cost possono avere soli benefici per il lavoratore? Una fase di sperimentazione potrebbe essere utile per comprendere meglio i ruoli in gioco e la loro effettività.

L’outplacement deve necessariamente diventare una attività dell’impresa, che diventa soggetto sostitutivo in materia di collocamento nel mondo del lavoro. L’impresa diventa responsabile del destino del proprio ex-lavoratore, ma al tempo stesso, la leva dei costi del licenziamento non può cancellare del tutto il diritto del lavoratore (art. 18), semmai lo può sostituire per un periodo limitato di tempo (non superiore ai 5 anni). Al medesimo momento, la necessità condivisa da tutti e tre i progetti di ridurre le forme contrattuali atipiche ad una sola non può cancellare la forma contrattuale a tempo determinato, la quale dovrà subire un restringimento di ambito di applicazione e un aggravio di costi affinché risulti allineata alla forma a tempo indeterminato.

Per riassumere:

Disciplina del licenziamento economico

Disciplina del licenziamento disciplinare

Trattamento di disoccupazione al termine (base attuale + tratt. complementare a carico impresa)

 

link di riferimento

 http://yespolitical.wordpress.com/2010/04/18/una-svolta-per-il-pd-andare-oltre-verso-il-lavoro-e-il-contratto-unico-di-inserimento/

E anche qui, accogliendo un altro punto di vista (quello di Davide Imola e dell'Associazione 20 Maggio - Forum per il Lavoro del PD): http://yespolitical.wordpress.com/2010/04/13/quale-contratto-unico-contro-la-precarieta-critica-al-ddl-nerozzi-marini-e-ipotesi-per-una-terza-via/